Multa autovelox sul lato opposto: la Cassazione conferma l’illegittimità
La Corte di Cassazione è nuovamente tornata sull’argomento della multa elevata da un autovelox installato sul lato opposto della strada, ed ha confermato l’illegittimità di tutti i verbali comminati ai cittadini.
A questo proposito infatti, con l’ordinanza 23 luglio 2020, n. 15760, la Suprema Corte ha ribadito che in tale ipotesi il verbale è affetto da illegittimità derivata, anche nell’ipotesi in cui il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione dell’autovelox lungo un solo senso di marcia e qualora l’accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, producendosi così l’adozione di una multa in assenza di uno specifico provvedimento autorizzativo.
In altri termini dunque, è illegittimo il verbale emesso per violazione dei limiti di velocità qualora quest’ultima sia stata rilevata attraverso un impianto di controllo automatico collocato su un lato della carreggiata differente a quello previsto dal decreto prefettizio che ne ha autorizzato l’installazione: il principio di diritto statuito dalla Corte trova origine nella precedente ordinanza n. 23726 dell’1 ottobre 2018, con la quale la stessa ha risolto una questione di particolare attualità in senso favorevole agli automobilisti. Nel caso di specie, il Comune di Macchia d’Isernia aveva emesso, nei confronti di una società, un verbale per violazione dell’art. 142 del Codice della strada, contestando il superamento dei limiti previsti per quel determinato tratto di strada. La società presentava ricorso innanzi la competente Autorità, ottenendo l’annullamento del provvedimento sanzionatorio in quanto l’accertamento era stato effettuato tramite autovelox posizionato sul lato opposto della carreggiata, rispetto a quello specificamente individuato tramite provvedimento prefettizio.
La sentenza del giudice di merito, confermata anche in secondo grado, veniva impugnata dall’Ente locale dinnanzi la Corte di Cassazione la quale, con la richiamata ordinanza, ha statuito espressamente che “qualora il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione lungo un solo senso di marcia … ed, invece, l’accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, ne consegue che – difettando a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo – il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all’art. 142 C.d.S., debba ritenersi affetto da “illegittimità derivata”.
In altri termini, l’installazione di un autovelox può avvenire soltanto nel rispetto delle modalità previste tramite il correlato provvedimento amministrativo di autorizzazione, il cui contenuto è da considerarsi inderogabile pena l’illegittimità di qualsivoglia sanzione erogata a carico degli automobilisti.
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