La Proroga Tecnica è uno strumento di carattere eccezionale
La proroga tecnica ex art. 106 comma 11 costituisce uno strumento di carattere “eccezionale e temporaneo”: è questo, in sintesi, il pensiero espresso dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. distaccata di Catania, con la sentenza n. 2484 pubblicata il 7 agosto 2023.
La proroga tecnica ex art. 106 comma 11, disciplinata all’interno del Codice dei Contratti, costituisce infatti uno strumento di carattere eccezionale e temporaneo, ammesso dalla legge in presenza di determinati presupposti e al solo fine di assicurare alla stazione appaltante la continuità della prestazione in corso durante il passaggio da un regime contrattuale a un altro, per il tempo strettamente necessario alla definizione del nuovo affidamento.
In proposito, la normativa attualmente vigente stabilisce che la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
L’istituto della proroga tecnica viene descritto in modo abbastanza dettagliato all’interno della guida redatta dallo Studio Legale Messina & Partners, che potete leggere cliccando qui.
Un altro argomento particolarmente interessante è anche la clausola sociale, attualmente particolarmente importante nel sistema degli appalti pubblici: puoi leggere il nostro articolo cliccando qui.
Tornando al tema della proroga tecnica, al fine di determinare con precisione l’ambito applicativo del nostro istituto, nel corso del tempo la giurisprudenza ha fornito differenti orientamenti.
Sul punto si veda, ad esempio, quanto affermato dal CGA Sicilia il 13 febbraio 2023, sentenza n. 128), ove è stato affermato che l’’art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016 dispone che “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga” ed è “limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente”; b) la norma prevede dunque la possibilità di disporre il prolungamento dei tempi di esecuzione del contratto in presenza di specifici presupposti: la sussistenza di una espressa previsione in tal senso nella lex specialis di gara e la necessità di assicurare la continuità delle prestazioni di tale contratto durante il passaggio da un contraente all’altro, nelle more della definizione della procedura di gara all’uopo indetta; c) la proroga tecnica ex art. 106 comma 11, costituisce uno strumento di carattere eccezionale e temporaneo, ammesso dalla legge in presenza di determinati presupposti e al solo fine di assicurare alla stazione appaltante la continuità della prestazione in corso durante il passaggio da un regime contrattuale a un altro, per il tempo strettamente necessario alla definizione del nuovo affidamento; d) al di fuori dell’ipotesi di proroga di cui all’art. 106, comma 11, le possibilità di procedere ad un affidamento urgente di un contratto sono contenute nell’art. 63, secondo comma, lettera c, del decreto legislativo n. 50/2016; e) ai sensi di tale disposizione può farsi ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati, sempre che le circostanze invocate a giustificazione del ricorso a detta procedura non siano in alcun caso imputabili alle Amministrazioni aggiudicatrici.
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