Indennità di accompagnamento negata, grande vittoria contro INPS
INPS Indennità di accompagnamento negata, grande vittoria!
Segnaliamo con piacere un’importante vittoria ottenuta di recente contro l’INPS, maturata a seguito del decreto di omologa depositato dal Tribunale di Patti (Messina) ad esito di un contenzioso avviato nell’interesse di una nostra Assistita.
Nel caso di specie, una simpatica signora di 86 anni (!), affetta da artrosi polidistrettuale e osteoporosi con fratture patologiche, ed altresì da vasculopatia cerebrale cronica con iniziale declino cognitivo, in data 30.06.2021 inoltrava all’Inps la domanda amministrativa per l’accertamento dello stato di handicap grave e della invalidità civile, al fine di ottenere il riconoscimento dello stato di infermità e la corresponsione della relativa indennità di accompagnamento.
Il 27 ottobre 2021 la Commissione medica, dopo aver visitato la Nostra Assistita, l’ha riconosciuta «INVALIDA ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L 509/88 124/98) – grave al 100%» con la diagnosi di «artrosi polidistrettuale e osteoporosi con crolli vertebrali a significativa incidenza funzionale in soggetto con vasculopatia cerebrale cronica con iniziale declino cognitivo».
Nonostante il parere espresso dalla Commissione medica, che aveva riconosciuto la Nostra Assistita quale invalida al 100%, l’INPS non provvedeva a riconoscere in favore della stessa l’indennità di accompagnamento prevista per legge, rendendo necessaria la proposizione di un apposito ricorso per accertamento tecnico preventivo, presso il Tribunale di Patti.
Ebbene, ad esito che giudizio – che ha visto anche il coinvolgimento di un Consulente Tecnico d’ufficio – per il definitivo accertamento dello stato di salute della nostra Assistita – il Tribunale di Patti, con il decreto di omologa del 10 ottobre 2023, ha configurato l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d’ufficio, ed in particolare ha riconosciuto in favore della ricorrente l’indennità di accompagnamento con effetto retroattivo, a partire dal 1 luglio 2022. Contestualmente, ha riconosciuto in favore della Nostra Assistita gli interessi maturati ed ha posto a carico di INPS il pagamento dell’onorario dovuto nei confronti del Consulente Tecnico nominato dal Tribunale. In sintesi, tra arretrati ed interessi l’INPS ha dovuto corrispondere quasi 10.000,00 euro alla Nostra assistita.
Si tratta di un provvedimento che abbiamo accolto con soddisfazione, in quanto certifica il diritto dei soggetti riconosciuti invalidi ad ottenere l’indennità di accompagnamento, supporto economico che nella quasi totalità dei casi rappresenta per le persone interessate la principale fonte di sostentamento economico, fondamentale per garantire un livello dignitoso e decoroso della propria esistenza quotidiana, diritto peraltro tutelato e riconosciuto a livello costituzionale.
Se anche Tu hai vissuto o stai vivendo una situazione simile a quella della Nostra assistita, allora contattaci! Saremo lieti di analizzare il tuo caso per trovare la migliore soluzione, nel tuo interesse.