Divieto di compensazione per ruoli oltre 100.000 euro
La legge di Bilancio 2024 (ovverosia, la legge 213/2023) ha introdotto una modifica all’art. 37 del Decreto legge n. 223/2006, prevedendo un divieto specifico di compensazione in presenza di carichi esattoriali di ruoli scaduti per importi superiori a euro 100.000; la compensazione non è ammessa nemmeno per eventuali somme in eccedenza.
Più precisamente, l’art. 1 comma 94 lett. b) della legge di Bilancio 2024 ha previsto la modifica dell’art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito in L. 4.8.2006 n. 248 stabilendo espressamente che
“In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma”.
Il divieto di compensazione, che sarà operativo a partire dal prossimo 1 luglio 2024, si attiva dunque qualora a carico del contribuente (sia essa persona fisica che persona giuridica) siano presenti carichi di ruolo per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro. Da una prima interpretazione letterale del dato normativo peraltro, sembrerebbe che la compensazione sia vietata anche per la parte in eccedenza: ad esempio, se sono presenti carichi di ruolo pari a 120.000,00 euro e il contribuente dispone di 170.000,00 euro di crediti compensabili, per come si esprime la norma, sembra non essere plausibile l’ipotesi che si possa compensare 50.000,00 euro.
E’ bene inoltre notare che il divieto di compensazione si applica alle c.d. compensazioni “orizzontali” riguardanti crediti e debiti di diversa natura (es. credito IVA con ritenute IRPEF, credito IRES con contributi INPS, ecc.) che avvengono nel modello F24. In attesa di ulteriori chiarimenti interpretativi, al momento riteniamo che il divieto si estenda anche alle compensazioni di crediti d’imposta agevolativi da indicare nel quadro RU del modello Redditi. La norma non riguarda, invece, le compensazioni “verticali”.
Da un punto di vista oggettivo, il divieto di compensazione opera a condizione che siano persistenti iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per importi complessivamente superiori ad euro centomila. Rientrano tra gli “accessori” del debito d’imposta iscritto a ruolo le sanzioni, gli interessi, gli aggi spettanti all’Agente della Riscossione e le altre spese collegate al ruolo, come quelle di notifica della cartella o relative alle procedure esecutivi. La persistenza di una eventuale sentenza favorevole, sebbene impugnata dall’Agenzia fiscale, impedisce al divieto di poter operare.
Nemmeno la presenza di una richiesta di rateizzazione sembra escludere l’operatività del divieto di compensazione: in questo caso infatti, l’unica soluzione consisterebbe nel corrispondere l’importo necessario per abbassare il debito erariale ad una somma complessiva inferiore ai 100.000,00 euro. Diversamente, il divieto di compensazione resterà operativo
E’ bene precisare infine che la violazione della predetta norma comporta l’applicazione al carico del trasgressore di una sanzione determinata in misura pari al 30%; nelle prossime settimane l’Agenzia delle Entrate chiarirà se in tale ipotesi sarà altresì previsto il recupero del credito indebitamente utilizzato.