A fronte delle numerose richieste pervenute all’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha precisato che l’annullamento dell’accettazione dei crediti di imposta da parte del cessionario è un’operazione fattibile, a condizione che venga seguito uno specifico iter, fornito dalla stessa Amministrazione finanziaria. Vediamo quali sono i passaggi necessari.
Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, Agenzia delle Entrate chiarisce che “nel caso di errori sostanziali presenti nella Comunicazione per l’esercizio dell’opzione relativa alle detrazioni spettanti per i bonus edilizi, di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, è consentito, su richiesta delle parti, l’annullamento dell’accettazione della cessione dei crediti derivanti dalla Comunicazione errata”.
Cosa prevede l’articolo 121 del Decreto Rilancio?
Come noto, l’articolo 121 del decreto Rilancio dispone che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110% (Superbonus), possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante. L’esercizio dell’opzione è comunicato dal beneficiario dell’agevolazione all’Agenzia delle entrate tramite il modello (Comunicazione) approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 3 febbraio 2022, n. 35873.
Modalità e tempi per l’annullamento della Comunicazione
La Comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, oppure, entro lo stesso termine, può esserne inviata un’altra interamente sostitutiva; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti. L’annullamento dell’accettazione delle cessioni di un credito relativi a bonus edilizi, derivanti da Comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, deve essere richiesto con istanza debitamente compilata e sottoscritta, da trasmettere ad un apposito indirizzo PEC monitorato dall’Agenzia fiscale proprio a tal fine. Una volta eseguita l’operazione tecnica di annullamento dell’accettazione, sarà l’Agenzia delle Entrate a darne informazione a tutti i soggetti interessati. Per evitare la sovrapposizione di due opzioni aventi ad oggetto il medesimo credito, è necessario che la nuova Comunicazione corretta venga inviata dopo aver ricevuto notizia dell’annullamento dell’accettazione del credito derivante dalla Comunicazione errata. Altrimenti, la suddetta sovrapposizione potrebbe determinare la sospensione degli effetti della nuova Comunicazione corretta, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto Rilancio.
Allo stesso modo, qualora sia stato commesso un errore nella compilazione del modello inviato, è possibile trasmettere una successiva Comunicazione interamente sostitutiva della precedente, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. A seguito di questa operazione, nella Piattaforma saranno visibili solo gli importi correttamente indicati con l’ultima Comunicazione inviata.
Ulteriori chiarimenti di Agenzia Entrate
L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che:
- in caso di richiesta di annullamento dell’accettazione della cessione, nell’oggetto del messaggio da inviare alla casella PEC suindicata è opportuno inserire il seguente testo: “Richiesta annullamento accettazione cessione credito Comunicazione prot. …”, da completare con il numero di protocollo della Comunicazione errata da cui derivano i crediti (composto da 17 caratteri numerici, es. 2206011223…) e il relativo progressivo (composto da 6 caratteri numerici, es. 000001), indicati nell’istanza di annullamento allegata al messaggio stesso, redatta secondo il modello allegato alla circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022. Nel caso in cui, invece, alla suddetta casella PEC venga inviata la segnalazione di un errore formale di compilazione della Comunicazione, di cui al paragrafo 5.2 della richiamata circolare, nell’oggetto del messaggio è opportuno inserire il seguente testo: “Segnalazione errore formale Comunicazione prot. …”, da completare sempre con il numero di protocollo della Comunicazione e il relativo progressivo.
- l’annullamento dell’accettazione della cessione sulla Piattaforma, una volta effettuato, non può essere in alcun modo revocato e sarà necessario presentare una nuova Comunicazione;
- la nuova Comunicazione corretta deve essere inviata entro i termini ordinari previsti in base all’anno di sostenimento della spesa a cui si riferisce la detrazione, eventualmente avvalendosi della remissione in bonis, nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022.
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