Sanzioni. La lettera raccomandata non blocca la prescrizione
Le lettere raccomandate contenenti un semplice sollecito di pagamento non interrompono la prescrizione.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25226/2023 depositata il 24 agosto 2023, ha ribadito un importante principio in difesa dei diritti del contribuente, che si vede recapitare un sollecito relativo al presunto mancato pagamento di importi dovuti in forza di una cartella di pagamento caduta in prescrizione. In questo senso, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un cittadino contro la cartella esattoriale di pagamento, con la quale l’amministrazione intimava il pagamento di oltre 26 mila euro a titolo di sanzione, notificata dopo oltre cinque anni dalla commessa violazione.
Secondo i Giudici di legittimità, la pronuncia emessa dalla Corte di appello – oggetto di impugnazione – è errata nella parte in cui ritiene che alle raccomandate di sollecito di pagamento dovesse attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione. Invero, prosegue la Suprema Corte nell’ordinanza richiamata, tale funzione è riconosciuta esclusivamente agli atti tipici del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione / riscossione della sanzione, individuati specificamente con la finalità di consentire all’amministrazione di far valere il diritto alla riscossione di quanto dovuto a titolo di sanzioni. Di conseguenza, sono irrilevanti tutti gli atti che atipicamente possono manifestare analoga intenzione, e tra questi vi rientra anche la comunicazione di semplice sollecito di pagamento.
A parere degli Ermellini, dunque, “in tema di sanzioni amministrative, ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’articolo 2943 Cc e ad interrompere la prescrizione, ma ciò sempre se e dal momento in cui l’atto sia stato notificato o, comunque, portato a conoscenza del soggetto sanzionato a mezzo ruolo, tale non potendo avere tale effetto le lettere raccomandate contenenti meri solleciti di pagamento”.
Ciò posto, per completezza di informazione occorre chiedersi:
Quando va in prescrizione una cartella esattoriale?
Al riguardo, non esiste al momento una specifica disposizione di legge che stabilisca un termine di prescrizione univoco per tutte le cartelle di pagamento. Per tale ragione, secondo un orientamento ormai granitico della Cassazione, bisogna far riferimento ai termini previsti per le singole imposte o sanzioni. In particolare:
- si prescrivono in 10 anni: le cartelle esattoriali per le imposte dovute allo Stato come Irpef, Iva, Ires, imposta di bollo, imposta di registro, canone Rai, contributi dovuti alle Camere di Commercio, imposta sulle donazioni o sulle successioni;
- si prescrivono in 5 anni: le cartelle esattoriali per imposte dovute alle Regioni, Province e Comuni come l’Imu, la Tari, la Tosap; le multe stradali e tutte le sanzioni amministrative; i contributi previdenziali dovuti all’Inps e i contributi assistenziali dovuti all’Inail;
- si prescrivono in 3 anni: i bolli auto arretrati.
Naturalmente ciascuna posizione va valutata caso per caso, in base alla persistenza di eventuali atti che hanno interrotto la prescrizione, anche alla luce del recente arresto giurisprudenziale appena sopra richiamato. In questo senso, contattaci subito per valutare l’eventuale decorrenza del termine di prescrizione riferito ad una cartella di pagamento che di recente ti è stata notificata da parte di Agenzia Entrate-Riscossione.