Pedone attraversa all’improvviso, esclusa la responsabilità dell'automobilista
Se un pedone attraversa la strada improvvisamente, anche in caso di investimento la responsabilità del conducente sarà esclusa : ha così deciso la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20140 del 2023.
Il caso trae origine dalla vicenda che ha visto coinvolti i genitori di un bambino che, accompagnato dalla nonna, aveva attraversato la strada e contestualmente colpito da un’auto.
La Corte d’appello aveva ritenuto il piccolo pedone responsabile in via esclusiva del sinistro, considerato che l’attraversamento da parte del bambino era stato improvviso e che l’automobilista nulla avrebbe potuto fare per impedire l’evento, trovandosi in una situazione del tutto imprevedibile ed inevitabile.
Presentato il ricorso per Cassazione, i Giudici della Suprema Corte hanno confermato l’orientamento già emerso in sede di merito. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, “in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza” (cfr. Cassazione n. 4551/2017).
Ed ancora, la Cassazione evidenzia ulteriormente “come l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto“.
Premessa questa analisi giuridica, nel caso in esame la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto l’operato della Corte di Appello la quale, sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, ha potuto verificare che l’attraversamento del pedone è stato improvviso ed imprevedibile, e che per l’automobilista non vi era alcuna possibilità di prevenire l’evento. Inoltre, è stato altresì escluso che la velocità dell’autovettura “possa avere avuto una qualsiasi incidenza sull’investimento del pedone, o che fosse inadeguata in relazione alle condizioni dei luoghi, sottolineando come gli elementi di prova acquisiti avessero pienamente confermato che la condotta del bambino, connotata da assoluta imprevedibilità, ha reso impossibile il tentativo di una manovra di emergenza atta ad evitare l’impatto con il veicolo, così attestando che non potevano muoversi rilievi alla condotta stradale del conducente dell’autovettura, in quanto l’impatto è avvenuto quando il veicolo già si trovava all’altezza del punto in cui è uscito il bambino, il quale, stante la bassa statura dovuta all’età, non poteva essere avvistato attraverso i vetri dell’autovettura parcheggiata“.
Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso presentato dai genitori del piccolo è stato respinto, con condanna di questi ultimi al pagamento delle spese di lite in favore dell’automobilista.
Se sei stato vittima di un caso analogo, contattaci subito per valutare la Tua situazione e tutelarti al meglio.