Rottamazione cartelle 2023, tutte le risposte di Agenzia Entrate

rottamazione cartelle 2023

Articolo aggiornato in data 24 aprile 2023

Per quanto concerne la rottamazione cartelle 2023, nelle scorse ore l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 6/E, contenente diverse risposte a quesiti formulati da commercialisti ed esperti del settore.

L’occasione è stata propizia per ottenere importanti chiarimenti in merito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (Rottamazione-quater) a tutt’oggi in corso e che consente ai contribuenti di poter risolvere definitivamente le proprie pendenze con il Fisco.

La domanda, che dovrà essere presentata entro il prossimo 30 aprile 2023 30 giugno 2023 consente infatti di poter stralciare sanzioni e interessi dovuti in merito ad ogni singola cartella di pagamento, nonché le ulteriori somme dovute a titolo di oneri di riscossione.

L’Agenzia delle Entrate dunque, per quanto concerne la rottamazione cartelle 2023, ha espresso la propria posizione in merito a numerosi punti ad oggi irrisolti. A nostro avviso vale la pena divulgare il testo delle singole risposte fornite dal Fisco, che di seguito vi abbiamo riassunto.

Prima di continuare ricordiamo a tutti i nostri lettori che lo Studio Legale Manto-Giuliano, da alcune settimane, ha avviato una importante campagna di rottamazione delle cartelle esattoriali in favore di tutti i propri clienti, che attraverso uno studio analitico di ogni singola voce consente di poter ipotizzare e consolidare l’importo che sarà oggetto di rateizzazione.

Alla data di redazione del presente articolo abbiamo gestito decine di posizioni, che hanno consentito ai nostri clienti di poter risparmiare oltre 600.000,00 euro, accedendo al miglior piano di rateizzazione possibile. Contattaci subito per avviare l’analisi della Tua situazione debitoria, così da conoscere l’ammontare del debito effettivo e l’importo dell’effettivo risparmiato!

Sono rottamabili le cartelle contenenti soltanto le somme dovute a titolo di sanzione?

Domanda: Con la definizione agevolata di cui ai commi da 231 a 252 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Si chiede se possano rientrare nella definizione in esame le cartelle concernenti le sole somme dovute a titolo di sanzione.

Risposta Agenzia Entrate:
“Al riguardo, si specifica che il comma 246, il quale elenca i carichi esclusi dalla definizione agevolata, non contempla espressamente quelli recanti solo somme dovute a titolo di sanzioni. Più in particolare, la lettera d) del citato comma dispone l’esclusione dalla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione concernenti «le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna». Inoltre, il successivo comma 247 dispone che i carichi affidati all’agente della riscossione relativi a sanzioni per violazioni del codice della strada nonché alle altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali rientrino nella definizione agevolata e possano essere estinti senza corrispondere gli interessi, comunque denominati – compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR n. 602 del 1973 – e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 112 del 1999. Ciò premesso, si ritiene che il legislatore abbia inteso comprendere nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie, conformemente a quanto chiarito della circolare dell’8 marzo 2017, n. 2/E, paragrafo 2.1, sulla medesima questione in ordine alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. Come specificato dalla predetta circolare, in tali ipotesi, per poter beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Nei casi residuali in cui non risultasse dovuto alcun importo neppure all’agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, il debitore, per avvalersi della definizione, deve comunque effettuare una specifica manifestazione di volontà in tal senso e, a tal fine, attivarsi presentando la dichiarazione di adesione all’agente della riscossione di cui al comma 238”.

Sono rottamabili le cartelle contenenti sia ruoli rottamabili che non rottamabili (enti di previdenza privati)?

Domanda: Il comma 251 estende la definizione delle somme iscritte a ruolo anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati (enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), previe apposite delibere dei medesimi enti (approvate ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del citato d.lgs. n. 509 del 1994) e pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023, se comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata. Si chiede quale sia il corretto comportamento da tenere da parte di un contribuente che volesse aderire alla “rottamazione” in argomento, per le cartelle per le quali si sta beneficiando della precedente definizione agevolata, che contengano debiti di enti previdenziali privati che hanno dichiarato di non aderire all’attuale rottamazione.

Risposta Agenzia Entrate:
“Si ritiene che nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, gli stessi debbano essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito”.

Si può chiedere la rottamazione quater per cartelle rientranti in precedenti piani di rateazione mai pagati?

Domanda: È possibile aderire alla cd. “rottamazione-quater” nelle ipotesi in cui ci si è avvalsi delle rottamazioni previste negli anni precedenti tramite un piano di rateazione di cui non è stata pagata alcuna rata?

Risposta Agenzia Entrate:
“Per effetto di quanto previsto dal comma 249 possono essere oggetto della “rottamazione-quater” tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesione alle precedenti “rottamazioni” (disciplinate dall’articolo 6 del d.l. n. 193 del 2016, dall’articolo 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dall’articolo 3 del d.l. n. 119 del 2018, e dell’articolo 16-bis, del d.l. n. 34 del 2019) purché rientranti nell’ambito applicativo della nuova definizione agevolata. Ciò vale anche nell’ipotesi di inefficacia della precedente “rottamazione” in conseguenza del mancato pagamento nei termini anche di una sola delle rate dovute a titolo di definizione”.

Quali informazioni relative alla cartella da rottamare devono essere indicate?

Domanda: Considerata la possibilità di definire in maniera agevolata anche le rate relative alla cd. “rottamazione-ter”, quali informazioni relative alla cartella di pagamento devono essere indicate?

Risposta Agenzia Entrate:
“La legge di bilancio 2023 non contempla, in realtà, una definizione agevolata delle “rate relative alla cd. rottamazione-ter”, ossia la possibilità di essere riammessi alla stessa “rottamazione-ter” in caso di inefficacia conseguente al mancato pagamento nei termini anche di una sola delle relative rate. Ai sensi dei commi da 231 a 252, con la nuova definizione possono comunque essere definiti in modo agevolato (ovviamente, purché rientranti nel relativo ambito applicativo) i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti definizioni, tra le quali è compresa la “rottamazione-ter” (cfr. comma 249, lettera c), con riferimento al debito che residua da quanto già versato a seguito dell’adesione alla precedente “rottamazione-ter” e fermo restando, comunque, che:
– ai sensi del comma 238, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
– ai sensi del successivo comma 239, le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Tanto premesso, anche in caso di adesione alla “rottamazione-quater” per carichi precedentemente ricompresi nella “rottamazione-ter”, andrà indicato il numero identificativo della cartella di pagamento”.

In caso di decadenza dalla rottamazione-quater, è possibile presentare una nuova istanza di rateazione?

Domanda: Con riferimento alla cd “rottamazione-quater” si chiede di sapere se, diversamente da quanto previsto nelle precedenti edizioni della rottamazione, sussista un divieto di rateazione del debito residuo in caso di decadenza dal piano dei pagamenti.

Risposta Agenzia Entrate:
“Con riferimento alla procedura definitoria in esame non sono previste disposizioni che inibiscano la presentazione di una richiesta di rateazione, ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973, dei debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, per i quali il debitore dovesse incorrere nell’inefficacia della nuova definizione agevolata per mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute per la stessa definizione”.

Le dilazioni ordinarie e straordinarie devono essere regolarizzate per accedere alla rottamazione quater?

Domanda: “In presenza di debiti oggetto di dilazioni ordinarie/straordinarie con piani di pagamento non regolari ma non ancora soggetti a decadenza, per l’accesso alla definizione agevolata è prevista una data entro la quale i pagamenti scaduti devono essere regolarizzati?”

Risposta Agenzia Entrate:
“La disciplina sulla procedura definitoria in esame non reca specifiche previsioni sui debiti oggetto di dilazioni concesse ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 602 del 1973. Pertanto, è consentito avvalersi della definizione in discorso anche per tali debiti (se risultanti da carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022), con riferimento al residuo importo dovuto, ossia al netto di quanto già versato a seguito di rateazione. Al riguardo, comunque, si ricorda che:
– ai sensi del comma 238, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;
– ai sensi del successivo comma 239, le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”.

Sommario
Rottamazione cartelle 2023, le risposte di Agenzia Entrate
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Rottamazione cartelle 2023, le risposte di Agenzia Entrate
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Rottamazione cartelle 2023: ecco tutte le risposte di Agenzia Entrate, pubblicate grazie alla Circolare n. 6/E del 20.03.2023. Con tale documento...
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Avv. Roberta Giuliano Inteso Giulio
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