Bollo auto: quando si prescrive? Nelle ultime settimane, migliaia di contribuenti si sono visti recapitare cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, con le quali il Fisco ha richiesto il pagamento del bollo auto pretesamente non pagato negli anni scorsi. In alcuni casi, la richiesta di pagamento ha per oggetto annualità molto lontane nel tempo: 2015, 2014 e in alcuni casi anche 2012 o 2013. In questo particolare contesto, quando si prescrive il bollo auto?
Quando si prescrive il bollo auto?
Cerchiamo di fare chiarezza.
Ai sensi dell’art. 5 del d.l. n. 953 del 1982, convertito nella legge n. 60 del 1986, “L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte“.
In altri termini, il bollo auto cade in prescrizione decorsi tre anni; tale termine, tuttavia, non decorre immediatamente, ossia dal giorno in cui si dovrebbe pagare l’imposta, ma dal 1° gennaio dell’anno successivo. Per capirci meglio, immaginiamo che un automobilista debba pagare il bollo auto per l’anno 2018 e che non lo faccia; se entro il 31 dicembre del 2021 l’Amministrazione finanziaria non gli invia alcuna comunicazione o richiesta di pagamento, allora potrà considerarsi “salvo”, perché il bollo auto è caduto in prescrizione.
Bisogna tuttavia fare attenzione ad alcune circostanze, che possono determinare l’interruzione del termine di prescrizione riferito al pagamento del bollo auto. Infatti, l’eventuale ricezione di comunicazioni formali, a mezzo raccomandata o PEC, solleciti, inviti bonari al pagamento e/ avvisi di accertamento comporta l’interruzione del termine che, dal giorno successivo, ricomincia a decorrere dall’inizio. Inoltre, anche l’eventuale avvio, da parte dell’Agente per la riscossione, di procedure esecutive o di pignoramento comporta l’interruzione del termine di prescrizione per il pagamento del bollo auto.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione
Il tema della prescrizione del bollo auto, com’è logico, è tutt’ora al centro di un vivace dibattito giurisprudenziale. In questo senso, vi segnaliamo una recente sentenza del 15 aprile 2021, con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato“.
In altri termini, la mancata notifica di un avviso di accertamento e/o di una richiesta di pagamento, in epoca antecedente alla notifica della successiva cartella di pagamento, a parere della Suprema Corte comporta la nullità del provvedimento esattoriale emesso a carico del contribuente. Numerose pronunce da parte delle Corti di Giustizia Tributaria (le ex Commissioni Tributarie, per intenderci) hanno dato seguito a questo importante arresto della Corte di Cassazione.
Mancato pagamento: quali conseguenze?
Vediamo, infine, quali possono essere le conseguenze nel caso di mancato pagamento del bollo auto.
Trattandosi spesso di importi di modesta entità, è bene subito chiarire che non è possibile, per l’Ente impositore, richiedere il pignoramento della casa, possibile soltanto nel caso in cui il contribuente abbia maturato debiti con il Fisco superiori a 120 mila euro. Tuttavia, è possibile che l’Amministrazione avvi le procedure per il pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione.
Un’altra possibile conseguenza è rappresentata dal c.d. fermo amministrativo, il qualche consiste in un provvedimento che impedisce al debitore di utilizzare il proprio veicolo, fino a quando non ha regolarizzato il pagamento o chiesto la rateazione e, in tal caso, pagato la prima rata. Tale procedura viene spesso utilizzata per costringere gli automobilisti al pagamento del bollo auto, impedendo loro di utilizzare il proprio mezzo e subendo così, in modo diretto, le conseguenze derivanti dal mancato assolvimento dell’obbligo in oggetto.
Per qualsiasi ulteriore necessità di chiarimento restiamo come sempre a disposizione.
Avv. Roberta Giuliano Inteso Giulio