Premessa
Il codice dei contratti pubblici all’art. 106, comma 11, disciplina l’istituto della proroga tecnica.
Più nel dettaglio, la norma prevede che “la durata di un contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.
Differenze tra proroga tecnica Art. 106 e rinnovo del contratto
A tal riguardo, è bene rammentare la differenza tra rinnovo e proroga tecnica di contratto pubblico.
In questo senso infatti, mentre il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto – che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali – la proroga tecnica di un contratto pubblico ha invece come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario.
Proroga tecnica: la sentenza del TAR Napoli 891-2022
Posta questa doverosa premessa, pare opportuno soffermarsi su una recente pronuncia del TAR Napoli, che con la sentenza n. 891 del 10.02.2022 ha approfondito tale tematica, condividendo il percorso interpretativo estremamente interessante sviluppato dall’ANAC, focalizzando l’attenzione sull’individuazione dei presupposti che legittimano la proroga tecnica.
Nel caso di specie, la società ricorrente impugnava la nota protocollo con cui il dirigente dell’Area Ambiente del Comune di Aversa diffidava la stessa a proseguire nell’erogazione del servizio di recupero dei rifiuti urbani biodegradabili (prestazione oggetto del contratto stipulato l’anno precedente e scaduto alla data della diffida) alle stesse condizioni contrattuali fino al sub ingresso del nuovo aggiudicatario.
Più nel dettaglio, la società contestava la pretesa attuazione della proroga tecnica in violazione dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, osservando che la nuova gara risultava essere stata bandita solo dopo la scadenza del contratto con la ricorrente.
Il Collegio, valutati gli elementi forniti dalle parti, rilevava che, in base all’interpretazione della norma fornita dall’Anac e dalla giurisprudenza amministrativa, “affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti:
– la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;
– la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte);
– la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere Anac AG n. 33/2013);
– l’amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario. Infatti la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, vi sia l’effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente (TRGA di Trento, sentenza n. 382 del 20 dicembre 2018).
In altre parole, la proroga tecnica è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882; Parere ex Avcp AG 38/2013); – l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto”.
Tanto premesso, il Collegio rilevava la non conformità della proroga tecnica disposta dal Comune alle regole che disciplinano l’istituto in esame, accogliendo il gravame proposto dalla ricorrente.
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Avv. Roberta Giuliano Inteso Giulio
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